16-03-2025

Per addebito della separazione non rilevano le chat acquisite illegittimamente

La Corte di Cassazione, con lordinanza n. 4530 del 20 febbraio 2025, ha stabilito che la legittimità dellacquisizione di chat dal telefono del coniuge non può essere dimostrata tramite testimonianze de relato actoris. Queste testimonianze, basate su informazioni fornite dalla parte che ha avviato il giudizio, non hanno valore probatorio significativo. Di conseguenza, per provare linfedeltà coniugale, non è ammissibile utilizzare conversazioni ottenute senza il consenso dellaltro coniuge. Analisi del caso: In un procedimento di separazione giudiziale, la moglie ha accusato il marito di infedeltà, presentando come prova chat estratte dal telefono di lui senza il suo consenso. Per giustificare laccesso al dispositivo, la moglie ha presentato una testimonianza de relato actoris di unamica, che ha riferito di aver saputo dalla moglie che i coniugi condividevano le password dei rispettivi telefoni. Tuttavia, la Corte ha ritenuto tale testimonianza insufficiente a dimostrare la legittimità dellacquisizione delle chat, rendendole quindi inutilizzabili come prova. Orientamenti giurisprudenziali Conformi: Cass. civ., 15 gennaio 2015, n. 569 Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8358 Difformi: App. Ancona, 24 ottobre 2023, n. 1541 In sintesi, la Corte di Cassazione ha ribadito limportanza di acquisire prove in modo lecito e ha escluso la validità delle testimonianze de relato actoris per dimostrare la legittimità dellacquisizione di chat private nel contesto di procedimenti di separazione.