Il comma 4 dellart. 6 del D.lgs. n. 230/2021 stabilisce che, in caso di disaccordo tra i genitori separati, lassegno unico universale venga attribuito al genitore affidatario del minore. La norma, pensata per semplificare i pagamenti e risolvere i conflitti tra i genitori, non preclude che il giudice del divorzio possa decidere di attribuire lassegno al genitore collocatario in caso di affidamento condiviso, come nel caso della sentenza della Cassazione civile (ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025). Il giudice ha ritenuto corretto assegnare lassegno al genitore con cui il minore risiede, considerando le esigenze immediate del bambino. La Corte dAppello aveva confermato questa scelta, sottolineando che lassegno, finalizzato a sostenere la genitorialità, deve rispondere agli interessi del minore, e quindi, per praticità, viene erogato interamente al genitore collocatario. La decisione della Cassazione ha ribadito che la norma consente tale attribuzione, in linea con le finalità sociali e semplificative dellassegno universale, a beneficio della prole.