Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva assolto una donna per il reato di molestia telefonica, ritenendo applicabile la speciale causa di non punibilità di cui all art. 131-bis, c.p., condannandola al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in via equitativa, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 4 dicembre 2024, n. 44477 accogliendo il ricorso del pubblico ministero e, nel contempo, disattendendo la prospettazione difensiva che contestava la configurabilità del reato mediante linvio di messaggi e si doleva della condanna al risarcimento del danno ha ribadito che ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest′ultimo di interrompere o prevenire l′azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l′utenza non gradita, conseguendone che costituisce molestia anche l′invio di messaggi telematici, siano essi di testo (SMS) o messaggi whatsapp, aggiungendo, quanto al risarcimento del danno, che il danno conseguente alla indebita invasione della propria sfera di libertà è notorio e insito nella struttura stessa del reato, per cui la sua sussistenza deve ritenersi sufficientemente provata dalla descrizione della condotta molesta.